L’ISOPENSIONE

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04.03.2024

L’Isopensione è uno scivolo pensionistico che consente ai lavoratori del settore privato, a determinate condizioni, di usufruire di un anticipo di massimo quattro anni (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2026, il periodo di quattro anni è stato esteso temporaneamente a sette) rispetto alle uscite pensionistiche previste dalla stessa Legge Fornero.

Si tratta di uno strumento che non riguarda tutti i lavoratori, ma solo quelli del settore privato, dipendenti di aziende che occupano mediamente più di 15 lavoratori subordinati e che si trovino in eccedenza di personale o che abbiano necessità di un ricambio generazionale della forza lavoro.

Per accedere a questa misura è necessario, in primo luogo, un accordo sottoscritto dal datore di lavoro con le or­ganizzazioni sindacali più rappre­sentative, a livello aziendale, finalizzata alla gestione degli esuberi, e solo a tal punto i lavoratori sono liberi o meno di aderire allo scivolo pensionistico.

Una volta sottoscritto, l’accordo, deve essere poi presentato dall’azienda all’INPS che dovrà valutarlo (la misura dell’organico dell’azienda, il quale deve risultare mediamente superiore ai 15 dipendenti oltre ai requisiti pensionistici dei lavoratori aderenti). Solo quando l’accordo viene validato dall’INPS i lavoratori aderenti possono lasciare il lavoro secondo i tempi e le modalità definite dall’accordo stesso.

L’assegno di ISOPENSIONE è a totale carico dell’azienda ed è pari all’importo di pensione che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione esclusa la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo. L’assegno di isopensione sarà, quindi, sempre di importo leggermente inferiore all’importo di pensione che il lavoratore percepirà alla cessazione dell’assegno in quanto carente della contribuzione correlata.

Sul­l’azienda poggia l’intero onere finanziario, dovendo provve­dere a trasferire la disponibilità ne­cessaria all’Inps, per poter dar cor­so ai pagamenti e all’accredito dei contributi inerenti al periodo di isopensione. Al fine di evitare che un mancato pagamento dell’azienda possa riflettersi negativamente sui lavoratori, pri­vandoli del sostegno economico, la legge prevede che sia presentata al­l’Inps una fidejussione bancaria da parte del datore di lavoro.

L’assegno di isopensione, anche se finanziato dal datore di lavoro, viene corrisposto dall’INPS e avrà decorrenza dal primo giorno utile del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Ricordiamo inoltre che per la stessa natura della prestazione, diversa da una pensione,  sull’ Isopensione non è attribuita la perequazione automatica, non spettano i trattamenti di famiglia (ANF), non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni che devono quindi essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per cessione del quinto dello stipendio; per mutui ecc.).

La prestazione, inoltre, non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativa correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di erogazione della prestazione. La prestazione è soggetta, inoltre, a tassazione ordinaria.

Nel caso in cui intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, nonché nel caso di incremento dell’aspettativa di vita superiore a quello previsto, a favore dei soggetti già titolari di prestazione, l’erogazione di quest’ultima proseguirà per l’ulteriore necessario periodo.

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