Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto

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18.03.2024

Il problema dei lavoratori esposti all’amianto ha avuto negli ultimi cinquant’anni un grande impatto sulla vita di migliaia di famiglie e sul sistema socio-economico nel nostro Paese.

L’Italia, infatti, è stata in passato la più grande produttrice e utilizzatrice a livello Europeo (fatta eccezione per la Federazione Russa) di questo materiale apprezzato per le sue caratteristiche termoisolanti e ignifughe.

Si tratta di un minerale fibroso, tecnicamente chiamato asbesto, altamente nocivo per la salute delle persone in quanto causa di neoplasie, quali il mesotelioma pleurico e altri tumori del polmone, della laringe e dell’ovaio.

Ne sanno qualcosa le migliaia di operaie e di operai dell’edilizia, dell’industria automobilistica, della cantieristica navale e del settore rotabile ferroviario che sono stati a contatto con l’amianto senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati.

Purtroppo, l’insorgenza delle patologie provocate dall’asbesto si è verificata a distanza di molto tempo dalla sua inalazione e le ripercussioni nefaste si sono rilevate tanto più gravi quanto più protratta è stata la durata e l’intensità dell’esposizione.

Grazie anche all’azione del nostro sindacato e al progresso della medicina del lavoro, il Parlamento, con la legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, ha bandito l’estrazione, la produzione e la commercializzazione della sostanza cancerogena.

Tra le finalità poste dal provvedimento legislativo vi sono state anche la bonifica delle aree inquinate, la ricerca di materiali sostitutivi e la riconversione dei siti produttivi, nonché il controllo ambientale.

Per quanto riguarda l’aspetto previdenziale, molteplici sono state le norme che si sono susseguite nel tempo che hanno introdotto limitate forme di compensazione.

Per effetto di queste disposizioni l’I.N.P.S. ha attribuito nel corso del tempo diverse maggiorazioni del 1,5%, ai fini del diritto e del calcolo della pensione, o del 1,25% – ai fini del quantum della pensione a seconda dei casi.

A partire del 2020, l’INPS ha individuato i criteri e le modalità di concessione della pensione di inabilità per coloro che sono in possesso:

  1. a) del requisito contributivo, che si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati a favore dell’assicurato almeno cinque anni nell’arco dell’intera vita lavorativa;
  2. b) del riconoscimento, da parte dell’INAIL, dell’asbestosi di origine professionale, anche qualora l’assicurato non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La pensione è incumulabile con la rendita diretta erogata dall’INAIL per lo stesso evento invalidante ma può essere erogata in presenza di un indennizzo in capitale corrisposto dall’Istituto assicuratore per le menomazioni psico-fisiche, derivanti dalle patologie in esame, comprese tra il 6% e il 15%.

La concessione di specifici trattamenti pensionistici deriva dall’emanazione di recenti provvedimenti legislativi che dimostrano quanto sia avvertita ancora la necessità di tutelare i soggetti interessati e i loro superstiti.

A tale proposito dobbiamo ricordare che la legge finanziaria 2008, ha Istituito presso l’INAIL, un Fondo per le Vittime dell’Amianto volto a liquidare una prestazione economica aggiuntiva alla rendita in favore di coloro che si sono ammalati e, in caso di premorte, dei loro eredi.

Nonostante la messa al bando dell’amianto sia ormai ultratrentennale, la sua diffusione sul nostro territorio risulta essere ancor oggi rilevante, con potenziali rischi per la salute delle comunità e per la integrità dell’ambiente.

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