La prosecuzione volontaria

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25.03.2024

È la possibilità riconosciuta dal nostro ordinamento previdenziale per i lavoratori e lavoratrici che hanno cessato, ovvero interrotto, la propria attività lavorativa di proseguire, volontariamente, con il versamento dei contributi al fine di perfezionare il diritto alla pensione (o aumentarne l’importo).

Nel corso della vita lavorativa di ogni lavoratore/trice possono intervenire fatti, estranei o meno alla propria volontà che interrompono, temporaneamente o definitivamente l’attività e, pertanto, la copertura assicurativa. La legge prevede, in questo caso, la possibilità di versare ulteriori contributi previdenziali, in aggiunta a quelli già accumulati, per raggiungere il diritto alla pensione, o per incrementarla.

La possibilità di proseguire con i versamenti volontari in caso di cessazione o di sospensione del rapporto di lavoro è stata estesa anche ai pubblici dipendenti, tramite il D.lgs. 30.4.1997, n. 184.

Possono chiedere l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari:

  • i lavoratori dipendenti e autonomi purché non iscritti all’INPS o ad altre forme di previdenza;
  • i lavoratori parasubordinati purché non iscritti alla Gestione Separata o ad altre forme di previdenza obbligatoria;
  • i liberi professionisti purché non iscritti all’apposita Cassa di previdenza o ad altre forme di previdenza obbligatoria;
  • i lavoratori dei fondi speciali di previdenza (telefonici, elettrici, personale di volo, ecc.) purché non iscritti ai rispettivi Fondi o ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • i titolari di assegno ordinario di invalidità o di pensione indiretta (ai superstiti o reversibilità).

Decorrenza

  • LAVORATORI DIPENDENTI: l’autorizzazione è concessa dal primo sabato successivo alla presentazione della domanda ovvero, su specifica richiesta, a decorrere dal sesto mese precedente la domanda.

L’importo del contributo per i lavoratori dipendenti è settimanale ed è calcolato sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria anche se non collocate temporalmente nell’anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda.

  • LAVORATI AUTONOMI: (artigiani e commercianti) l’autorizzazione è concessa dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

L’importo del contributo per i lavoratori autonomi è mensile ed è calcolata sulla media dei redditi da impresa denunciati ai fini IRPEF negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la data della domanda.

  • LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO SPECIALE DIPENDENTI F.S. o FONDO IPOST: dal giorno di presentazione della domanda.

L’importo del contributo per questi lavoratori è giornaliero ed è calcolato sulla base degli ultimi 360 giorni di contribuzione obbligatoria anche se non collocati temporalmente nell’anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda.

  • COLTIVATORI DIRETTI: l’importo del contributo è settimanale ed è calcolato sulla base della media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro. Non può essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.

Per ottenere l’autorizzazione il lavoratore/trice deve essere in possesso di almeno cinque anni di contributi indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati o di almeno tre anni di contribuzione nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda. I requisiti temporali per ottenere l’autorizzazione devono essere perfezionati con la contribuzione effettiva (obbligatoria) confluita sul conto assicurativo mediante trasferimento, ricongiunzione e riscatto e alcuni tipi di contribuzione figurativa (CIG, TBC, aspettativa per motivi politici o sindacali).

Ottenuta l’autorizzazione, questa, non decade mai e i versamenti volontari, anche se interrotti, possono essere ripresi in qualsiasi momento senza dover presentare una nuova domanda.

I contributi volontari versati per sé e per i familiari a carico possono essere indicati tra gli “oneri deducibili” in sede di dichiarazione dei redditi (modello UNICO ovvero modello 730) con riduzione del reddito complessivo sul quale viene determinata l’imposta dovuta.

È, inoltre, possibile effettuare versamenti per periodi inferiori al trimestre utilizzando la funzione “fraziona”, presente nel servizio “Versamenti volontari” del Portale dei pagamenti e una volta effettuata la modifica, è possibile visualizzare, stampare e pagare l’avviso di pagamento PagoPA con l’importo aggiornato.

Il versamento dei contributi volontari per i periodi correnti (quattro trimestri ogni anno) deve essere effettuato entro il trimestre solare successivo a quello di riferimento: es. per coprire il primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo) il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno.

La domanda per l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari deve essere presentata on-line all’INPS attraverso il servizio dedicato.

I versamenti effettuati oltre i termini di scadenza sono nulli e rimborsabili.

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