La pensione anticipata contributiva
11.03.2024
La “pensione anticipata contributiva” è una prestazione in vigore dal 1° gennaio 2012 introdotta dalla legge 201/2011 (c.d. Fornero) che consente ai lavoratori, che abbiano iniziato a lavorare solo dopo il 1995, di andare in pensione prima dell’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia. Questa tipologia di pensione è soggetta a determinate condizioni e requisiti specifici definiti dalla normativa vigente:
- sono necessari almeno 20 anni di contribuzione effettiva (sono esclusi i contributi figurativi) e un’età minima di 64 anni.
- l’importo della pensione deve essere almeno pari a 3 volte l’assegno sociale (1.603,33 euro mensili lordi) per la generalità dei lavoratori. Per le donne con un figlio l’importo soglia deve essere pari a 2,8 volte l’assegno sociale (1.469,25 euro mensili lordi) importo che scende a 2,6 volte l’assegno sociale (1.389,47 euro mensili lordi) per le donne con 2 o più figli.
Con la legge di Bilancio 2024 è stata innalzata la soglia minima dell’importo della pensione che fino al 2023 era di 2,8 volte l’assegno sociale e che ora è salita a 3 volte ed è stata introdotta una finestra di attesa.
La legge di bilancio 2024 ha previsto inoltre la novità dell’importo massimo per questa pensione. Nel dettaglio, l’importo della pensione anticipata contributiva non può superare 5 volte il trattamento minimo (2.993,05 euro mensili lordi). Il tetto massimo si applica, tuttavia, solo sino alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria, pari a 67 anni sino al 31.12.2026.
Ulteriore novità introdotta dalla legge di bilancio 2024 è l’introduzione di una finestra di attesa per la decorrenza della pensione, pari a 3 mesi a partire dalla maturazione dei requisiti.
La pensione anticipata a 64 anni, in linea generale, è riconosciuta ai soli lavoratori che non possiedono contribuzione alla data del 31.12.1995 e pertanto soggetti al calcolo interamente contributivo del trattamento.
Ricordiamo, inoltre, che anche per la pensione anticipata contributiva è necessaria la cessazione dell’attività lavorativa subordinata mentre non è necessario interrompere lo svolgimento di attività lavorative autonome o parasubordinate.
In conclusione presso il Patronato ITAL è possibile avere la consulenza e l’assistenza necessaria per la presentazione della domanda.
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