La Quattordicesima per i pensionati
28.08.2023
La quattordicesima mensilità (o tecnicamente “somma aggiuntiva”) è una prestazione che l’INPS eroga d’ufficio ogni anno, solitamente nel mese di luglio, ai pensionati che percepiscono gli assegni di importo più basso e che abbiano almeno 64 anni.
Fanno eccezione e, quindi, percepiscono la quattordicesima con il rateo di dicembre, coloro che soddisfano i requisiti reddituali e contributivi richiesti e che compiono 64 anni dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, nonché coloro che diventano titolari di pensione nel corso del 2023.
L’importo della somma aggiuntiva può variare da un minimo di 336 euro, per i pensionati con redditi compresi tra 1.5 e 2 volte il trattamento minimo e almeno 15 anni di contributi (18 anni lavoratori autonomi), ad un massimo di 655 euro per i pensionati con più di 25 anni di contributi (28 anni lavoratori autonomi) ed un reddito fino a 1.5 volte il trattamento minimo.
A chi spetta
La “quattordicesima” spetta a tutti i pensionati che percepiscono una pensione di anzianità, vecchiaia, invalidità o anticipata e ai titolari di pensione di reversibilità.
A seguito del trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani), il beneficio spetta anche ai titolari di pensioni ex INPGI in possesso dei requisiti previsti.
Non hanno, invece, diritto alla quattordicesima i pensionati in possesso di prestazioni* come l’invalidità civile, gli assegni sociali, l’APE sociale e l’isopensione.
*Elenco delle categorie che non hanno diritto alla quattordicesima (Codice pensione INPS): 044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA).
Requisiti
Oltre al requisito anagrafico dei 64 anni di età, per il diritto alla somma aggiuntiva vanno considerati i redditi della persona e il numero di contributi versati.
Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, ossia 2 volte il trattamento minimo, viene incrementato dell’importo del beneficio, ed è pari a 15.161,24 euro.
Nella tabella riassuntiva sottostante (fonte INPS) sono riportati gli importi della quattordicesima spettanti in base ai redditi e agli anni di contribuzione versati:
Per quanto riguarda i redditi da valutare, di regola l’INPS utilizza i redditi da prestazione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati riferiti all’anno di erogazione.
Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2023 o 2022, vengono utilizzati i redditi degli anni precedenti, risalendo fino al 2019. Per questo motivo la somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria e la sussistenza del diritto viene poi verificata sulla base della dichiarazione dei redditi.
Può capitare allo stesso tempo che il pensionato non riceva la quattordicesima mensilità anche se ne ha diritto per un errore o perché non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi.
In tal caso i pensionati che non ricevono la quattordicesima ma ritengono di averne diritto, possono presentare la domanda di ricostituzione attraverso l’ITAL.
Per ulteriori informazioni, puoi rivolgerti alla sede più vicina del Patronato ITAL UIL o al nostro collega virtuale Uilli.
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