Pensione di reversibilità
16.01.2023
Cos’è
La pensione di reversibilità è un trattamento pensionistico riconosciuto ai familiari superstiti in caso di decesso del pensionato (ordinaria) o dell’assicurato (indiretta). L’ammontare è pari a una quota percentuale della pensione del dante causa. Per la precisione, la pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva o 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.
A chi è rivolto
Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:
- il coniuge o l’unito civilmente;
- il coniuge separato;
- il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.
- I figli minorenni alla data del decesso;
- I figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
- I figli maggiorenni studenti a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
- I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anni di età.
Il superstite si considera a carico dell’assicurato o del pensionato deceduto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale.
I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche svolgendo una attività lavorativa se il reddito non è superiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%, riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.
In assenza del coniuge e dei figli, o se questi non hanno diritto alla pensione di reversibilità, il trattamento previdenziale sarà a favore dei genitori dell’assicurato o del pensionato deceduto che abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico della lavoratrice o del lavoratore deceduto;
Qualora anche i genitori siano assenti o non abbiano diritto alla pensione di riversibilità, questa sarà versata ai fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che siano inabili al lavoro, non titolari di pensione e fino alla morte del pensionato o dell’assicurato a suo carico.
Come funziona
La pensione ai superstiti è pari ad una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto. Più nel dettaglio le aliquote sono: il 60% per il coniuge solo (80% con un figlio, 100% con due o più figli); il 70% se ne ha diritto solo un figlio (80% due figli, 100% due o più figli); il 15% per un genitore o un fratello-sorella (che sale al 30% se ne hanno diritto entrambi i genitori o due o più fratelli). La decorrenza è a partire dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell’assicurato.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento l’ITAL UIL e il nostro collega UILLI sono sempre a disposizione.
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