INFORTUNIO SUL LAVORO

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09.10.2023

L’infortunio sul lavoro è un evento che produce lesioni all’integrità psicofisica della persona durante lo svolgimento della sua attività lavorativa.

Affinchè sia coperto dalle prestazioni economiche e sanitarie previste dall’assicurazione INAIL è necessario che via siano due condizioni fondamentali:

  • l’occasione di lavoro, ovvero il nesso causale, anche indiretto, tra l’attività lavorativa e l’evento infortunio;
  • la causa violenta, ovvero ogni azione esterna, rapida e imprevedibile che provoca una lesione al lavoratore.

L’assicurazione INAIL, come disciplinato dal TU 1124/1965, tutela “tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni”.

Al sussistere di determinate condizioni, l’assicurazione INAIL comprende anche l’infortunio accaduto durante il percorso di andata e ritorno da casa a lavoro, oppure durante il percorso effettuato dal luogo di lavoro al luogo di consumazione del pasto, quando non è presente una mensa aziendale.

In base al principio dell’automaticità delle prestazioni l’INAIL tutela i lavoratori che subiscono un infortunio anche se il datore di lavoro non ha versato, seppur parzialmente, il premio assicurativo, o non ha denunciato il rapporto di lavoro.

Infortunio sul lavoro: cosa fare? 

Se il lavoratore subisce un infortunio sul lavoro, anche di lieve entità, deve avvertire immediatamente il datore di lavoro.

Il datore di lavoro, in caso di infortunio superiore a tre giorni, è obbligato a darne comunicazione all’INAIL, entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero di protocollo del certificato, data di rilascio, periodo di prognosi), già inviato all’Istituto dalla struttura sanitaria competente o dal medico. In caso di infortunio mortale il datore di lavoro deve dare comunicazione all’INAIL entro 24 ore.

Nel caso di lavoratore irregolare, il riconoscimento dell’infortunio su lavoro può essere effettuato tramite Patronato.

Inabilità temporanea assoluta

A seguito della denuncia con certificato medico segue un periodo di astensione lavorativa.

L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta è una prestazione economica che ha lo scopo di sopperire alla perdita del salario subìta a causa dell’impossibilità temporanea assoluta del lavoratore di svolgere attività lavorativa. Viene corrisposta dall’INAIL dal quarto giorno successivo alla data di infortunio, fino alla cessazione del periodo di astensione lavorativa, nella misura del 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno e del 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.

Il datore di lavoro è tenuto a erogare l’intera retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l’infortunio e il 60% della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste dai contratti collettivi o individuali di lavoro, per i successivi tre giorni.

Se il lavoratore al termine della prognosi non ha recuperato la sua abilità al lavoro può chiedere il prolungamento del periodo di astensione lavorativa.

Se a seguito della guarigione il lavoratore presenta una ricaduta, può chiedere la riapertura dell’infortunio.

Valutazione del danno

Dopo la guarigione e la chiusura dell’inabilità temporanea assoluta, l’INAIL ha l’obbligo di valutare l’eventuale presenza di postumi permanenti a seguito dell’infortunio (cosiddetto danno biologico).

Come stabilito dal Dlg n.38/2000, l’INAIL corrisponde un indennizzo in capitale per menomazioni dal 6% al 15% e un indennizzo in rendita per menomazioni dal 16% al 100%. Non viene corrisposta alcuna indennità per un grado di menomazione inferiore al 6% (franchigia).

Entro 10 anni dalla data di chiusura dell’inabilità temporanea assoluta, il danno biologico è soggetto a revisione o aggravamento.

I lavoratori che hanno subìto un infortunio sul lavoro possono rivolgersi al Patronato Ital Uil per la richiesta delle seguenti prestazioni INAIL:

  • riconoscimento dell’infortunio non già denunciato
  • riconoscimento del danno biologico
  • riconoscimento del diritto a rendita
  • revisione e aggravamento
  • riconoscimento rendita a superstiti di titolare di rendita
  • riconoscimento rendita a superstiti di non titolare di rendita
  • riconoscimento primo pagamento dell’indennità temporanea
  • riconoscimento del prolungamento dell’indennità temporanea
  • ricaduta dello stato di inabilità assoluta temporanea

Per qualsiasi ulteriore chiarimento l’ITAL UIL e il nostro collega UILLI sono sempre a disposizione.

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