Dis-coll
25.11.2022
Quando si conclude un rapporto di lavoro, l’ideale sarebbe avere già un’altra occupazione. Ma non sempre è così. Ci vuole tempo per trovare nuove opportunità in un mercato del lavoro cosi complesso e in continua evoluzione. Perciò nell’attesa sono fondamentali strumenti di sostegno come la NASpi (nuova assicurazione sociale per l’impiego) e la Dis-coll.
Come funzionano: similitudini e differenze
Sono entrambe forme di prestazione assistenziale, istituite dall’art. 1 del d.l. n.22/2015, per il lavoratore o la lavoratrice a cui è scaduto il contratto o che abbia subito un licenziamento. Per la precisione, la NASpi può essere richiesta solo da coloro che hanno lavorato come dipendenti presso un’azienda privata. E’ corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. L’ammontare è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali sempre degli ultimi quattro anni e si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. La riduzione scatta dall’ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda.
La Dis-coll invece è accessibile a tutti i lavoratori e le lavoratrici che hanno concluso un contratto a collaborazione coordinativa e continuativa, con contributi versati nella gestione separata Inps. È corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari a quelli di contribuzione accreditati nel periodo tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro e la cessazione stessa. In ogni caso, la prestazione può essere corrisposta per una durata massima di 12 mesi. L’indennità sarà pari al 75% del reddito medio mensile. Quando il reddito medio mensile è superiore a un determinato importo, rivalutato ogni anno in base alla variazione dei prezzi, l’indennità di disoccupazione ha una maggiorazione.
Entrambe le prestazioni possono essere richieste entro 68 giorni dalla data di scadenza del contratto o di licenziamento.
Eventuale sospensione
Sia la NASpi che la Dis-coll possono essere sospese nel caso in cui il percettore della misura trovasse lavoro. Ovviamente dovrà comunicare l’inizio del nuovo rapporto lavorativo tramite le due procedure previste dall’ Inps.
Per qualsiasi dubbio…
Puoi avere ulteriori informazioni presso l’ITAL UIL oppure chiedilo a UILLI!
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