Contratto nazionale dello Sport, intesa storica.

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16.01.2024

Intesa storica per un innovativo Contratto collettivo nazionale dello Sport da applicare alle centinaia di migliaia di addetti del mondo sportivo, tra dipendenti e collaboratori. I sindacati di categoria Uilcom Uil, Slc Cgil e Fisascat Cisl, presso il Coni hanno sottoscritto con la Confederazione Italiana dello Sport – Confcommercio Imprese per l’Italia un accordo che rinnova e adegua la contrattazione esistente alle normative di legge recentemente introdotte.

Attualmente il contratto è applicato da oltre 7.000 datori di lavoro ad un totale di circa 42.000 dipendenti. Si tratta dell’unico CCNL attualmente utilizzato da imprese, società o enti del settore, che coinvolge centri sportivi impegnati in ogni disciplina, che interessa enti profit e no profit, e che sarà applicato ad ogni forma di lavoro.

L’armonizzazione con la riforma dello Sport

Obiettivo primario della contrattazione è stata l’armonizzazione del CCNL con la riforma dello sport introdotta dal Dlgs 36/2021 e in vigore dal primo luglio 2023.

Tra i punti salienti dell’intesa, con vigenza triennale dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026: il superamento del doppio regime contrattuale, relativamente agli occupati ante e post 22/12/2015, data di stipula iniziale del CCNL originario; la revisione degli inquadramenti contrattuali, con l’introduzione nei sistemi di classificazione delle figure professionali previste dalla riforma riconducibili ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa sportiva (atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici); l’aumento dei minimi contrattuali su 13 mensilità; la regolamentazione della flessibilità nel lavoro part-time e nel lavoro stagionale, con l’instaurazione di rapporti di lavoro con contratto a termine per la stagione sportiva; la valorizzazione della bilateralità, con l’estensione applicativa anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

Per i collaboratori coordinati e continuativi la gravidanza, la malattia e l’infortunio non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, con la proroga della durata del contratto, pari a 180 giorni in caso di gravidanza.

Una delle novità più importanti è l’inserimento dei collaboratori tra i beneficiari delle tutele contrattuali. Ciò vuol dire far rientrare la stragrande maggioranza dei lavoratori sportivi, visto che il settore è caratterizzato da un elevato ricorso al lavoro autonomo. Prima della riforma, questo universo rientrava nell’alveo dell’articolo 67 del Tuir (i cosiddetti redditi diversi), senza nessuna tutela assicurativa e contributiva né obblighi dichiarativi per i datori (con riferimento al dilettantismo, ovvero a tutto lo sport italiano tranne calcio, basket, ciclismo e golf).

La parte economica

Sulla parte economica l’intesa contempla un aumento economico a regime per il IV livello medio di 200 euro, da riparametrare per tutti gli altri livelli, di cui 100 euro già erogati a titolo di acconto in virtù di un accordo di transizione siglato tra le parti nel 2022. I restanti 100 euro verranno erogati in tre tranche.

Il testo, infine, prevede una specifica disciplina per steward e hostess, per i quali sarà ammesso il ricorso al lavoro intermittente. Regolamentata anche l’attività lavorativa stagionale, che è riconducibile a tutte le imprese che nel corso dell’anno di riferimento interrompano la loro attività complessiva per un periodo non inferiore ad almeno 60 giornate. Per le assunzioni si attua quanto previsto dal dlgs 81/2015.

Con la sottoscrizione del nuovo contratto per i lavoratori dello Sport, abbiamo concluso un percorso per dotare il settore di uno strumento indispensabile per la stabilità e lo sviluppo delle Imprese, delle Società, delle Associazioni da un lato, e per migliorare le tutele ed i diritti delle centinaia di migliaia di lavoratori occupati.

Lavoratori che, con la loro professionalità, con il loro impegno, con la loro passione garantiscono a milioni di persone, senza alcuna distinzione, di svolgere attività sportiva nelle varie discipline.

Uno strumento che, partendo dalla riforma introdotta dal D.Lgs 36/2021, ha stabilito regole comuni per tutti gli addetti indifferentemente dall’anzianità di servizio, con una nuova classificazione che ha incluso figure fino ad oggi prive di un riferimento contrattuale. Con un ampliamento della platea e dei servizi da riconoscere attraverso l’istituto della bilateralità. Con un’armonizzazione ed una rivalutazione delle retribuzioni.

Al termine di questo percorso, che ci ha visti impegnati in questo ultimo anno, pensiamo di aver creato le condizioni perché il mondo dello Sport, intendendo sia la parte datoriale che gli addetti, possa progredire e creare sempre più opportunità di occupazione sana.

Ufficio Comunicazione UILCOM

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