Computo nella Gestione Separata

3' di lettura
Mi piace!
100%
Sono perplesso
0%
È triste
0%
Mi fa arrabbiare
0%
È fantastico!!!
0%

08.05.2023

Nel nostro ordinamento esistono varie modalità per far colloquiare o riunire i vari spezzoni contributivi, temporalmente non coincidenti, che un lavoratore può possedere nelle diverse gestioni previdenziali di natura obbligatoria al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico.

Tra queste prendiamo oggi in esame il computo nella Gestione Separata INPS.

Il legislatore ha dato la facoltà alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata – o ai loro superstiti – di riunire gratuitamente nella suddetta gestione tutta la contribuzione non coincidente posseduta presso gli altri fondi di previdenza, con la sola esclusione del fondo clero e delle casse libero professionali.

Ricordiamo che sono considerati iscritti alla Gestione Separata tutti i lavoratori in possesso di almeno un contributo mensile accreditato.

Possono dunque avvalersi di questa facoltà i lavoratori iscritti alla Gestione Separata in possesso dei seguenti requisiti:

  • anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995;
  • almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 collocati dopo il 31 dicembre 1995.

Ai fini della verifica dell’anzianità contributiva viene presa in considerazione tutta la contribuzione presente nella Gestione Separata e in quelle interessate al computo. Qualora ci fossero periodi coincidenti vengono considerati una sola volta.

Non è condizione ostativa il fatto di aver già maturato il diritto a pensione in una delle gestioni interessate al computo o sia già titolare di trattamento pensionistico in un qualsiasi fondo. In caso di titolarità di trattamento pensionistico, la contribuzione che ha dato luogo alla pensione non è valutabile ai fini dell’accertamento dei requisiti.

Sono esclusi dall’esercizio della facoltà di computo i cosiddetti contributivi puri, ovvero coloro che sono privi di contribuzione al 31 dicembre 1995.

Pensioni

I requisiti di accesso e di calcolo applicati ai trattamenti liquidati nella Gestione Separata sono quelli previsti per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996.

Con il computo, i lavoratori possono accedere oltre che alla pensione di vecchiaia (67 anni e 20 anni di contributi a condizione che l’assegno risulti non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale) e alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) anche la pensione di vecchiaia con l’età di 71 anni e 5 anni di contribuzione, a prescindere dall’importo della pensione, oppure alla pensione anticipata al compimento di 64 anni d’età con almeno 20 anni di contribuzione, a condizione che il trattamento pensionistico non sia inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.

Il computo può essere utilizzato anche per accedere alle pensioni c.d. Quota 100/102/103.

Inoltre, sono conseguibili attraverso il computo le seguenti ulteriori prestazioni previdenziali:

Con l’esercizio della facoltà di computo il trattamento pensionistico viene liquidato nell’ambito della Gestione Separata e, di conseguenza calcolato interamente con il sistema contributivo.

Per scegliere quale strada sia più conveniente vieni all’ITAL. I nostri uffici potranno darti tutte le risposte e l’aiuto che ti occorre per prendere la decisione giusta!

Contattaci, trova la sede su www.italuil.it oppure contatta Uilli il nostro collega virtuale.

Articoli Correlati