Assegno di Inclusione (ADI)
01.01.2024
L’Assegno di Inclusione (ADI) è la nuova “misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro”, istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2024 che andrà a sostituire il Reddito di Cittadinanza.
L’ADI spetta ai nuclei che includono almeno:
- una persona disabile,
- un minore,
- un over 60,
- una persona in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica Amministrazione (9 categorie individuate dal DM. 154/2023 a titolo esemplificativo, soggetti con disturbi mentali, vittime di violenza di genere, vittime di tratta, tossicodipendenti, alcolisti, ludopatici, ex detenuti, senza dimora eccetera).
È importante sottolineare che la condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari certificati dalle pubbliche Amministrazioni, devono sussistere prima della presentazione della domanda di ADI e gli estremi di tali certificazioni devono essere specificati nella domanda stessa.
Il nucleo inoltre deve possedere i seguenti requisiti:
- Cittadino italiano/EU o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Titolare dello status di protezione internazionale o dello status di apolide.
- Residenza in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.
- Isee (in corso di validità) fino a 9360 euro e un reddito annuo familiare fino a 6000 euro, tale limite sale a 7.560 euro se tutti i membri della famiglia hanno almeno 67 anni e/o sono disabili gravi o non autosufficienti, importo che va moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
- Requisiti patrimoniali includono la proprietà immobiliare, escludendo la casa di abitazione, fino a 30 mila euro ai fini Imu, e un patrimonio mobiliare fino a 6.000 euro (1 componente) incrementato in base al numero di ulteriori componenti e alla presenza/numero di minorenni o disabili.
Fondamentalmente i passaggi per ottenere l’erogazione dell’assegno di inclusione sono tre e sono:
- Presentazione della Domanda di riconoscimento ADI sul portale INPS
- Iscrizione al SIISL (il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa)
- Sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (Pad): occorre sottoscrivere il Pad, un accordo digitale che contiene tutti i riferimenti per la presa in carico della famiglia da parte dei servizi sociali.
L’ADI decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD) e all’esito positivo dell’istruttoria.
In via transitoria ed eccezionalmente per le sole domande presentate entro gennaio e che presentino il Patto di attivazione digitale (PAD) sottoscritto entro il mese di gennaio 2024, la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese di gennaio 2024.
Il beneficio sarà erogato, mensilmente, sulla carta di pagamento elettronica (Carta di inclusione o Carta ADI) per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è prevista, sempre, la sospensione di un mese.
Presso il Patronato ITAL è possibile avere la consulenza e l’assistenza necessaria per la presentazione della domanda di ADI sul portale INPS e per la sottoscrizione del PAD sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa.
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