Quali sono i tempi di liquidazione del TFS e TFR per i dipendenti pubblici?
01.05.2023
I dipendenti pubblici che cessano dal servizio hanno diritto al trattamento di fine servizio o di fine rapporto (TFS/TFR).
La differenza sostanziale tra queste due forme di liquidazione è relativa alla loro natura.
Mentre il TFR ha la caratteristica di essere una sorta di “salario differito”, ossia una forma di accantonamento di quota del salario, rivalutato ed erogato al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il TFS è un trattamento di natura previdenziale, ovvero prevede nel suo calcolo contributi distinti tra datore di lavoro e lavoratore.
Ai dipendenti pubblici assunti prima dell’anno 2000 spetta il TFS; rientrano, invece, nel regime di TFR coloro che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000; con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 e della durata inferiore a quindici giorni continuativi nel mese, oppure, gli assunti entro il 31 dicembre 2000 e che hanno aderito a un Fondo di previdenza complementare.
Tempi di liquidazione
A differenza di quanto avviene per i lavoratori del settore privato, dove il TFR viene erogato generalmente entro 45 giorni dalla fine del rapporto di lavoro, per i dipendenti pubblici la tempistica varia a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro.
Nello specifico, il TFS/TFR verrà liquidato trascorsi:
- 90 giorni, per le pensioni di inabilità o per decesso del lavoratore;
- 12 mesi dalla data in cui si è cessati dal servizio per raggiungimento dei limiti di età e di servizio;
- 24 mesi, per tutti gli altri casi di cessazione, come per esempio le dimissioni e il licenziamento.
N.B. Nel primo caso, devono considerarsi ulteriori 30 giorni dal conseguimento del diritto mentre, nel secondo e terzo caso devono essere aggiunti 90 giorni, concessi all’ente previdenziale per l’istruttoria (senza interessi di mora).
È utile ricordare che i tempi di liquidazione si allungano per coloro i quali anticipano il pensionamento rispetto ai requisiti anagrafici o contributivi previsti dalla legge Fornero.
Ad esempio, per chi accede alla pensione Quota 100 (62 anni d’età e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021), Quota 102 (64 anni d’età e 38 di contributi entro il 31/12/2022) e Quota 103 (62 anni d’età e 41 di contributi entro il 31/12/2023), i termini per l’erogazione decorrono dalla data di raggiungimento del diritto teorico più favorevole e non dalla data di effettivo collocamento a risposo.
Modalità di pagamento
L’erogazione della prestazione può avvenire:
- in un’unica soluzione se l’ammontare complessivo è pari o inferiori a € 50.000 lordi;
- in due rate annuali se il trattamento è tra € 50.001 e € 100.000 lordi;
- in tre rate annuali se è pari o superiore a € 100.001 lordi.
In caso di pagamento rateale, la seconda e la terza tranche, saranno pagate, rispettivamente, dopo 12 e 24 mesi dalla data di decorrenza del diritto al pagamento della prima.
Anticipo del TFS e del TFR
L’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto la possibilità di richiedere alle banche che aderiscono all’Accordo Quadro sottoscritto tra ABI e i Ministeri interessati, l’anticipo di una quota di TFS/TFR (entro i 45.000 euro) per i dipendenti pubblici che cessano o sono cessati dal servizio per collocamento a riposo, avendo raggiunto i requisiti ordinari per l’accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia (regole Fornero) oppure avendo optato per l’accesso a pensione con la cosiddetta Quota 100/102/103.
Inoltre, dal 1° febbraio 2023, gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali cessati dal servizio e che hanno diritto ad una prestazione di TFS non ancora interamente erogata, possono chiedere all’INPS la sua anticipazione per l’intero ammontare maturato o per una parte dello stesso, ad un tasso di interesse fisso pari all’1%.
Per ulteriori informazioni, puoi rivolgerti alla sede più vicina del Patronato ITAL UIL o al nostro collega virtuale UILLI.
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