PENSIONI, CUMULO E RICONGIUNZIONE DELLA CONTRIBUZIONE
20.03.2023
Vista la natura dei rapporti di lavoro odierni, sempre più frastagliati e discontinui, il legislatore è venuto incontro ai lavoratori permettendo la valorizzazione dei periodi assicurativi non coincidenti, accreditati in tutte le gestioni previdenziali di natura obbligatoria, al fine di unificarli per raggiungere i requisiti di accesso ad un’unica pensione.
Cumulo e ricongiunzione diventano, dunque, due termini che entrano sempre di più nel linguaggio comune in ambito previdenziale.
Il cumulo e la ricongiunzione dei contributi sono due istituti che permettono di unificare i contributi previdenziali versati in periodi di lavoro e in gestioni previdenziali diverse al fine di ottenere un’unica pensione.
Analizziamo brevemente quali sono le differenze tra questi due istituti.
La ricongiunzione
La ricongiunzione, disciplinata dalla legge 29/1979, consente il trasferimento di tutta la contribuzione che il lavoratore ha maturato (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) nelle diverse gestioni previdenziali obbligatorie, ad eccezione della gestione separata, in un’unica gestione.
Una volta ricongiunti i contributi sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno, quindi, diritto alla pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso. Ne consegue che le regole di calcolo del trattamento pensionistico sono quelle proprie della gestione in cui confluiscono tutti i contributi.
L’istituto della ricongiunzione si attiva a domanda dell’interessato. La facoltà di ricongiunzione, normalmente, può essere esercitata solo una volta. È ammessa una seconda possibilità di ricongiunzione se sono passati almeno 10 anni di ulteriore assicurazione di cui almeno 5 di contribuzione derivante da effettiva attività lavorativa, oppure al momento del pensionamento solo nella stessa gestione in cui è stata effettuata la prima ricongiunzione.
La ricongiunzione è teoricamente a carattere oneroso. L’onere per la ricongiunzione, posto a carico del dipendente, è pari al 50% della differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa dei periodi da ricongiungere (calcolo attuariale), e l’importo dei contributi da trasferire maggiorato degli interessi del 4,5%. Maggiore è l’importo dei contributi da trasferire e minore è l’onere richiesto al lavoratore.
L’importo da pagare, anche in forma rateizzata, è interamente deducibile dal reddito complessivo ai fini del calcolo IRPEF.
La facoltà di attivare la ricongiunzione è riconosciuta anche ai professionisti, sia in entrata che in uscita dalle Casse libero professionali, secondo quanto previsto dalla legge 45/1990. In questo caso il costo da sostenere risulta più elevato perché, a differenza della ricongiunzione disciplinata della Legge 29/79, non è previsto l’abbattimento del 50% dell’onere a carico dell’assicurato.
Il cumulo
La facoltà di cumulo dei periodi dei periodi assicurativi introdotta, a partire dal 1° gennaio 2013, dalla Legge di stabilità 2013 (articolo, 1, comma 239 della legge 228/2012) è stata poi estesa dalla Legge di stabilità 2017 (articolo 1, comma 195, della legge 232/2016) che ne ha ampliato, dal 1° gennaio 2017, il perimetro di applicazione anche per il conseguimento della pensione anticipata.
Il cumulo, a differenza, della ricongiunzione è un istituto gratuito che si esercita al momento della domanda di pensione.
Possono accedervi gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, alla gestione separata INPS e alle forme sostitutive ed esclusive dell’Ago, nonché alle Casse libero professionali che non siano già titolari di pensione presso una delle gestioni interessate dal cumulo.
Questo istituto permette di valorizzare l’intera contribuzione senza però spostarla, come avviene per la ricongiunzione.
Viene liquidato un unico trattamento pensionistico il cui importo è determinato dalla somma dei vari pro-quota erogati da ciascuna delle gestioni coinvolte secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni.
Attualmente la possibilità di cumulare la contribuzione può essere esercitata al fine di maturare il diritto alla pensione anticipata, alla pensione di vecchiaia e per le pensioni anticipate quota 100/102/103. In questi ultimi casi (quota 100/102/103) dai periodi cumulabili vengono esclusi quelli riferiti alle Casse professionali.
In cumulo sono liquidabili anche la pensione di inabilità e la pensione indiretta mentre non è prevista la possibilità di conseguire l’assegno ordinario di invalidità.
I dipendenti pubblici che si avvarranno della facoltà del cumulo percepiranno l’indennità di fine servizio al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia e saranno applicate le disposizioni normative vigenti a quella data.
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