Pensione di inabilità
23.10.2023
Cos’è
La pensione di inabilità è una prestazione pensionistica che spetta ai lavoratori che si trovino in stato di assoluta e permanente inabilità a svolgere una qualsiasi attività lavorativa, per infermità fisica o mentale, e che abbiano almeno cinque anni di contributi versati (di cui tre nel quinquennio precedente la domanda).
Requisiti
I requisiti richiesti sono:
- assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità, fisica o mentale;
- aver maturato almeno cinque anni di contribuzione di cui tre nel quinquennio precedente la presentazione della domanda;
- cessazione qualsiasi attività lavorativa (sia dipendente che autonoma) e cancellazione da qualsiasi albo professionale.
Calcolo
Ai fini del calcolo della pensione il periodo mancante al raggiungimento dell’età pensionabile (60 anni uomini e donne) è coperto da contribuzione che si aggiunge virtualmente all’anzianità contributiva maturata, fino ad un massimo di 40 anni di contributi totali.
Il Signor Rossi, dipendente, viene riconosciuto inabile all’età di 45 anni, dopo 25 anni di lavoro. La sua pensione è calcolata sulla base di 40 anni di contributi, i 25 effettivamente versati più altri 15, tanti quanti ne mancano per raggiungere i 60 anni.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Caratteristiche:
La pensione:
- È reversibile
- Non è cumulabile con la rendita erogata dall’Inail in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
Pubblici dipendenti
Per i lavoratori del comparto pubblico oltre alla Pensione di inabilità, sono previste anche altre specifiche prestazioni cosiddette invalidanti:
Pensione d’inabilità alle mansioni (infermità non dipendente da causa di servizio).
Occorre un requisito contributivo di almeno 20 anni (per i dipendenti dello Stato sono sufficienti almeno 15 anni).
Pensione di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro (infermità non dipendente da causa di servizio, con un requisito contributivo di 15 anni).
Il requisito dei 15 anni di anzianità contributiva deve essere soddisfatto sia da lavoratori di ente locale sia da lavoratore di Amministrazione dello Stato.
Queste prestazioni decorrono dal giorno successivo alla data di cessazione per dispensa dal servizio e sono calcolate in base agli effettivi contributi versati senza aggiunta di contribuzione virtuale.
Per ulteriori informazioni, puoi rivolgerti alla sede più vicina del Patronato ITAL UIL o al nostro collega virtuale Uilli.
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