FENEAL – Edilizia, firmato il nuovo contratto nazionale del comparto artigiano

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04.05.2022

Anaepa Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai e i Sindacati di categoria FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, hanno firmato

l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area Edilizia, comparto artigiano, che sarà in vigore fino al 30 settembre 2024.

Il rinnovo del contratto interessa 506 mila dipendenti in 126 mila imprese con dipendenti del settore dell’edilizia, che rappresentano oltre un terzo (36,1%) delle imprese attive, e prevede un incremento a regime, al primo livello di 92 euro lordi sui minimi tabellari con le seguenti tranches: 52 euro nel mese di maggio 2022 e 40 euro a luglio del 2023.

L’accordo arriva in una fase di ripresa post-pandemia, che ha fatto registrare nel 2021 un aumento del valore aggiunto del 13,6% rispetto ai livelli del 2019. Il comparto mantiene un andamento positivo anche nella prima parte di quest’anno: nei primi due mesi del 2022 la produzione delle costruzioni registra in Italia un aumento del 18,8% su base annua, più intenso del +7,0% dell’Eurozona.

In questo contesto la sottoscrizione del contratto nazionale fa leva su alcuni punti che caratterizzano le specificità del mondo artigiano per aumentare il livello di competitività e di qualificazione del settore per rafforzare la salute e la sicurezza dei lavoratori e la qualità del lavoro.

I punti cardine del nuovo CCNL: il riconoscimento delle professionalità degli addetti, il ricorso alla formazione, il rafforzamento della figura dell’imprenditore, della sicurezza e della formazione dei lavoratori, con l’istituzione dell’innovativa figura del “Mastro formatore artigiano”.

L’accordo prevede anche una più adeguata caratterizzazione dell’elemento variabile della retribuzione centrato anche sull’andamento aziendale, attraverso un innovativo sistema contrattuale di riforma dello strumento in una logica di riduzione del cuneo fiscale.

Inoltre, Vanno nella direzione di valorizzare le specificità della piccola e media impresa anche le previsioni contrattuali che adattano il regime di orario di lavoro alle esigenze temporanee dell’impresa. Questo purché ci sia una comunicazione o eventuale confronto con il sindacato.

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