Pensione privilegiata
30.10.2023
La pensione privilegiata è una prestazione pensionistica riconosciuta in seguito a infermità o lesioni contratte nell’esercizio dell’attività lavorativa per causa di servizio senza, necessariamente, alcun requisito di anzianità contributiva.
In caso di decesso del titolare, la pensione di privilegio spetta ai superstiti secondo particolari disposizioni di legge.
Il decreto-legge n. 201/2011 – art. 6 ha stabilito che dal 6 dicembre 2011 la pensione privilegiata è erogabile per il solo personale delle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), delle Forze di Polizia a ordinamento militare (Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri), delle Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato – Corpo di Polizia Penitenziaria e l’ex Corpo Forestale dello Stato), nonché per il comparto dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico (CNVVF): nei loro confronti rimangono due tipi di pensionamenti privilegiati: quello ordinario e quello tabellare.
Dalla stessa data, pertanto, risultano esclusi tutti i dipendenti civili (lavoratori dei comuni, regioni, province, scuole, ministeri, ecc.). Dal 6 dicembre, pertanto, resta solo la tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che, però, in base alla normativa vigente non si applica a tutti i lavoratori pubblici, bensì a quelli che sono applicati a specifiche attività individuate come pericolose nell’ambito dell’ordinamento dell’INAIL.
La pensione privilegiata
La pensione privilegiata ordinaria prevista dall’art. 67 del DPR n. 1092/1973 è un trattamento sostitutivo della pensione ordinaria ed è pari al 100% della retribuzione pensionabile qualora le patologie/infermità siano ascrivibili alla prima categoria della tab. A annessa al DPR n. 915/1978, che gradualmente si riducono al 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30% per infermità ascrivibili, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima e ottava categoria.
Nel caso in cui le infermità siano ascritte alla 7^ o all’8^ categoria, è previsto un aumento dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile, per ogni anno di servizio utile in favore di coloro che abbiano compiuto almeno 5 anni di servizio effettivo senza aver maturato l’anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale. La pensione privilegiata in questo caso non può superare il 44%.
Qualora coesistano due infermità o lesioni ascrivibili dalla terza all’ottava categoria l’art. 72 del sopra citato DPR all’invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermità o lesioni medesime, secondo quanto previsto dalla tabella F-1 e dall’art. 17 del DPR n. 915/78 e DPR 915/78.
Nel caso coesistano due o più infermità o lesioni ascrivibili a categorie dalla prima alla seconda categoria tabellare il soggetto ha diritto al cd. assegno di cumulo per infermità previsto dall’art. 109 del citato DPR.
La pensione di privilegio non potrà essere inferiore alla pensione ordinaria maggiorata di 1/10°.
Domanda
La procedura finalizzata alla liquidazione della pensione privilegiata avviene d’ufficio se la cessazione dal servizio per inidoneità assoluta e permanente è dovuta a infermità riconosciuta, in costanza di servizio o all’atto della risoluzione del rapporto, dipendente da causa di servizio. Altrimenti, l’iniziativa è a domanda, come nel caso in cui l’inidoneità assoluta e permanente al momento della cessazione sia dovuta ad infermità o lesioni che, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, non siano state ancora riconosciute come dipendenti da causa di servizio. In questa ipotesi l’interessato, entro cinque anni dalla cessazione, può chiedere che si proceda a tale riconoscimento.
In caso contrario la domanda deve essere presentata all’INPS attraverso la procedura telematica entro 5 anni dalla cessazione.
Al contrario, come disposto da sentenze della Corte Costituzionale, nel caso in cui la patologia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione del servizio, la domanda è ammessa qualora non siano trascorsi cinque anni dalla manifestazione della malattia stessa. Affinché la pensione privilegiata competa sin dalla data di cessazione dal servizio, la relativa domanda deve essere presentata entro due anni dalla cessazione stessa. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre biennio, il pagamento della pensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa, con conseguente prescrizione dei ratei precedentemente maturati.
Assegno rinnovabile e indennità una tantum
Se le patologie/infermità, ascrivibili a una delle 8 categorie siano riconosciute suscettibili di miglioramento ai lavoratori viene riconosciuto un assegno rinnovabile in luogo della pensione privilegiata mentre, se ascrivibili alla tab. B gli interessati hanno diritto a un’indennità una tantum pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità dell’infermità riscontrata.
La pensione privilegiata tabellare
Questa pensione è assimilabile al trattamento privilegiato di guerra e spetta ai militari di truppa e ai graduati che abbiano contratto un’infermità durante il servizio di leva e ai militari e militarizzati con grado inferiore a quello di caporale compreso che abbiano subito, a causa del servizio, una menomazione dell’integrità fisica. Non viene liquidate in base alla paga percepita, ma sulla base di apposite tabelle stabilite per legge.
Per ulteriori informazioni, puoi rivolgerti alla sede più vicina del Patronato ITAL UIL o al nostro collega virtuale Uilli.
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