L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità: un altro piccolo passo avanti

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10.09.2024

Con Decreto 27 giugno 2024, recante le “Modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito, con modificazioni nella legge 3 luglio 2023, n. 85”, il nostro Paese fa un ulteriore piccolo passo per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Il provvedimento consente di mettere a sistema la misura prevista dall’articolo 28 del Dl 48/2023 volta ad incentivare, da parte degli enti del Terzo settore (Ets), l’assunzione di giovani con disabilità disciplinando le procedure per accedere al contributo riconosciuto agli Enti del Terzo Settore, alle Organizzazioni di volontariato, alle Associazioni di promozione sociale e alle Onlus che hanno assunto, a tempo indeterminato, persone con disabilità di età inferiore a 35 anni, tra il 1° agosto 2020 ed il 30 settembre 2024, per lo svolgimento di attività conformi al proprio statuto.

Le modalità di erogazione del contributo prevedono la corresponsione una tantum di una somma pari a 12mila euro, a cui si aggiungono mille euro per ogni mese trascorso dalla data di assunzione sino al 30 settembre 2024. Il contributo verrà erogato anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine (anche a tempo parziale), a condizione che detta trasformazione intervenga nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024. In caso di interruzione anticipata del contratto, l’incentivo sarà erogato sino alla data di cessazione del rapporto e, per le assunzioni effettuate nel mese di settembre, sarà attribuita sia la quota-parte di contributo una tantum, sia la quota mensile spettante.

Il contributo spetta in ragione del numero dei lavoratori con disabilità assunti, indicati nelle istanze pervenute e ritenute ammissibili, tuttavia, qualora il numero delle domande ammesse comporti il superamento delle risorse disponibili, il cui fondo è pari a 7 milioni di euro, la somma da erogare sarà riparametrata proporzionalmente tra i richiedenti.

Particolare attenzione dovrà essere prestata ai requisiti per accedere alle risorse: gli Ets dovranno essere in regola con il documento unico di regolarità contributiva e non aver commesso violazioni delle disposizioni normative, finalizzate alla tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro.

Un altro aspetto importante del Decreto è che la misura consente una cumulabilità con altri incentivi destinati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Una buona notizia, quindi, che si ampli la platea di soggetti che devono attenersi alle disposizioni della legge 68/1999, che consente di porre al centro il tema dell’inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità, aspetto che per molte realtà del Terzo settore sta assumendo sempre più centralità. Pensiamo alle cooperative sociali che, laddove occupino personale composto in misura non inferiore al 30% da lavoratori «molto svantaggiati» o da altre categorie di soggetti deboli (tra cui le persone con disabilità), hanno avuto un importante incremento di sviluppo, grazie anche a disposizioni normative, fiscali e contributive agevolate, che hanno permesso un significativo volume di servizi erogati e un consistente numero di lavoratori impiegati nella cooperazione sociale.

Una legge civile e lungimirante

Siamo quindi dotati di una legge civile e lungimirante che ha anticipato, rispetto al resto dei Paesi Europei, il diritto al lavoro delle persone disabili e riformato il collocamento al lavoro, non solo, prevedendo e ampliando la platea dei soggetti (pubblici e privati) all’obbligo dell’assunzione ma, in modo particolare, ha istituito un collocamento mirato che permette, attraverso strumenti tecnici e di supporto, di includere adeguatamente nelle loro capacità lavorative le persone con disabilità nel mercato del lavoro e nel posto adatto e soprattutto, riconosce il lavoro come lo strumento principe della realizzazione individuale.

Una legislazione delle più evolute, inclusive ed articolate che cerca di conciliare le mansioni dei lavoratori con disabilità con le necessità professionali richieste dalle aziende a qualunque livello, tuttavia, anche la legge 68 deve fare i conti con una realtà non sempre rosea.

Secondo l’XI Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 68/99, per gli anni 2020-2021, gli iscritti all’elenco del collocamento mirato obbligatorio sono 794.937 nel 2020 e 774.507 nel 2021, tra i quali Sud e Isole rappresentano il 54/56% del totale e si segnala un livello medio basso di scolarità (50% inferiore alla licenza media).

Le assunzioni, nel primo anno dell’analisi, sono state complessivamente 32.000 e l’anno dopo 41.000, in netta riduzione rispetto alle 58.000 del 2019. Da segnalare che circa il 59% delle assunzioni sono state a tempo determinato, contro un 25-26% di tempo indeterminato e che la quota femminile che non raggiunge il 40% dei casi dichiarati. I tirocini sono stati 10/11 mila all’anno.

La quota di riserva complessiva era di 524.400 unità, delle quali il 29,5% costituita da posizioni temporaneamente scoperte, collocate principalmente nel nord e centro Italia.

Ulteriore riferimento utile è costituito dal numero di risoluzioni dei rapporti di lavoro. Nel settore privato si sono registrati 23.473 casi nel 2020 e 26.439 nell’anno successivo, con la causa prevalente nella scadenza del termine nei contratti a tempo determinato (circa il 30%).

Dal 2011 al 2022 si è assistito a un netto incremento della quota di persone con disabilità presenti nel mercato del lavoro, passando dal 40,2% ad oltre il 52% del 2022.

Se consideriamo, infatti, la fascia di età comprese tra i 45 e i 64 anni, il 62,2% delle persone con disabilità è alla ricerca di un’occupazione o risulta inoccupato, mentre per gli under 45 la percentuale cala al 37,8%.

Le assunzioni a tempo determinato costituiscono il 64% dei contratti, il 20% del totale sono le assunzioni con contratti a tempo indeterminato, che arriva al 30% nel comparto pubblico;

La quota di donne assunte con contratti a tempo indeterminato supera di poco il 40%, mentre risulta significativamente inferiore, con il 38,5%, per assunzioni con contratto di apprendistato;

Le cessazioni dal lavoro riguardano principalmente le tipologie riconducibili ai rapporti di lavoro a tempo determinato, a seguire, non troppo distanti, anche le dimissioni sono presenti con valori elevati, cui si accoda il licenziamento per giustificato motivo.

Dati che seppure nella Relazione descrivono “una situazione complessiva che, pur subendo le gravi ripercussioni economiche e occupazionali della pandemia, è riuscita a mantenere buoni standard operativi ed una significativa tenuta quantitativa, seppure lontana dai valori raggiunti negli anni appena precedenti”, evidenzia, numeri alla mano, come il nostro Paese  debba ancora lavorare su quel cambio culturale e di prospettiva necessario ad assicurare un effettivo modello non discriminatorio di inclusione nel mercato del lavoro aperto, pubblico e privato per le persone con disabilità.

La materia del collocamento mirato e dell’inclusione lavorativa è anche oggetto di una riforma complessiva sulla Disabilità legge 227/2021 per meglio adeguare l’ordinamento italiano alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite e della Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030.

Le modifiche introdotte dal D.lgs 62/2024

Il 30 giugno u.s., è entrato in vigore il D.lgs. 62/2024 che introduce importanti modifiche alla normativa nazionale in materia di disabilità, nel quale si fanno numerosi riferimenti al mondo del lavoro e dei diritti e delle libertà delle persone con disabilità con la nuova definizione dell’accomodamento ragionevole. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione per garantire alle persone con disabilità la piena uguaglianza. Il datore di lavoro che ometta di adottare queste soluzioni commette discriminazione.

A integrazione di quanto già previsto dalla Linee Guida per il Collocamento Mirato, andrebbe esplicitato normativamente che gli accomodamenti ragionevoli nell’ambiente lavorativo riguardano anche l’organizzazione e i tempi di lavoro, e che, nell’ottica della piena partecipazione ai processi, va incentivata la contrattazione collettiva che istituisce organismi aziendali di disabiliy management e propone la definizione del ventaglio dei possibili accomodamenti ragionevoli in sinergia con le rappresentanze sindacali (come già indicato dai due Programmi biennali d’azione).

Infatti, l’accomodamento ragionevole è uno strumento prezioso per favorire l’inclusione sociale, rendendo possibile a un lavoratore con disabilità di superare lo svantaggio derivante dalla sua condizione e avere l’opportunità di svolgere l’attività lavorativa in condizioni di uguaglianza con gli altri lavoratori.

Nella riforma in atto sulla disabilità sarà inoltre opportuno connettere fortemente i progetti di vita personalizzati con il sistema del collocamento mirato, per incentivare, in collaborazione con le aziende, l’inclusione lavorativa e per colmare i divari territoriali esistenti e i gap lavorativi delle donne e i giovani con disabilità.

Sono necessari maggiori investimenti

Abbiamo, quindi, la necessità di maggiori investimenti, soprattutto sulla legge 68/1999, così come sono necessarie risorse umane ed economiche da investire sui centri per l’impiego pubblici e, in particolare, sul personale e sugli strumenti a disposizione del collocamento mirato, fondamentali per l’attuazione della legge e per l’inclusione lavorativa per le persone con disabilità.

Siamo fortemente convinti che bisogna tenere insieme le questioni.

Gli incentivi alle imprese che assumono persone con disabilità andrebbero garantiti lungo il corso dell’anno ma devono essere accompagnati e sostenuti da strumenti di politiche attive garantiti nell’intero territorio nazionale (es. formazione continua professionalizzante; sostegno di figure specializzate come tutor, supporter, disability manager; accompagnamento all’inserimento…).

Parallelamente occorre intervenire sul sistema di istruzione e formazione per renderlo adeguato a promuovere la partecipazione delle persone con disabilità ai percorsi scolastici, anche più elevati per valorizzarne le competenze, che costituiscono ad oggi, il vero problema, poiché permangono ancora qualifiche di basso livello di occupazione, a fronte di un numero crescente di persone con disabilità iscritte all’Università che incontrano, infatti, molte difficoltà nel trovare lavoro, poiché la legge 68 non prevede obblighi di occupazione per le qualifiche più elevate.

Un sistema complesso poiché c’è un forte ritardo con il quale le nostre aziende hanno affrontato e non messo a sistema le potenzialità che ci offrono oggi l’innovazione, la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale e che potrebbero essere strumenti utili per perseguire il fine di una vera inclusione nel mondo del lavoro per le persone con disabilità, anche sul profilo di alte competenze. Un problema trasversale che coinvolge l’intero processo produttivo soprattutto nelle aziende di modeste dimensioni e che andrebbe affrontato in termini risolutivi con interventi mirati, per incidere sui processi produttivi e sui mercati ad alta competitività.

Dipartimento Politiche Sociali e Welfare, Sanità, Mezzogiorno, Immigrazione UIL

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