La nuova riforma del Codice degli appalti pubblici

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28.01.2023

Lo strumento legislativo dell’appalto costituisce il riferimento per qualsiasi tipo di contratto pubblico di lavori, servizi e forniture.
In Italia verso l’inizio degli anni 90, abbiamo assistito ad una forte spinta legislativa in materia di appalti pubblici conseguentemente alle direttive europee.

La normativa ha subito una serie di modiche nel tempo a partire dalla Legge Obiettivo del 2001, passando per il Codice degli Appalti del 2006 (dlgs 163/2006), per arrivare al Testo Unico del 2016 (D.lgs 50/2016), modificato a sua volta sia dal correttivo del 2017 (D.Lgs. n. 56/2017) che dal D. L. Semplificazioni (D.L n. 135/2018) e dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge, 30 dicembre 2018, n. 145), solo per citare alcuni degli interventi più “importanti”. Ultimo in ordine di tempo è il c.d. Sblocca Cantieri (D.L. 32 del 18 aprile 2019), approvato dal penultimo Governo con la motivazione di ridurre la tempistica di affidamento ed esecuzione delle opere infrastrutturali pubbliche, dando invece adito ad un’ipotesi di semplificazione della normativa che fosse a beneficio di poteri forti e/o occulti con una discriminazione verso imprese sane che investono in attività lecite.

A seguito del proliferare di tutte queste modifiche e deroghe applicative, il precedente governo ha deciso di rivedere completamente il codice degli appalti pubblici partendo da una nuova Legge Delega, approvata il 21 giugno 2022 n.78, con l’obiettivo di adottare entro sei mesi uno o più decreti legislativi.

Il testo concordato in sede parlamentare, dopo l’istruttoria delle competenti commissioni parlamentari di senato e camera, è stato assegnato dal Consiglio dei ministri attuale al Consiglio di Stato, il quale il 7 dicembre 2022 ha pubblicato la stesura definitiva.

Tale testo dovrà seguire di nuovo l’iter parlamentare ed esser pubblicato in gazzetta ufficiale entro il 31 marzo 2023.
Tra le modifiche del nuovo codice occorre sottolineare in primo luogo l’introduzione a largo spettro della possibilità di ricorrere al massimo ribasso per ottenere un appalto, minimizzando in tal modo il ricorso all’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV).

Viene, inoltre, avallato l’utilizzo dell’appalto integrato come normale procedura andando a favorire sia la diminuzione dei controlli (visto che il controllore è anche il controllato), che la revisione dei prezzi con il ricorso contestuale alle varianti in corso d’opera. In tale senso la stessa Autorità antimafia, già l’anno scorso, aveva segnalato alle Commissioni competenti, il rischio che l’eliminazione o la sola contrazione di alcuni paletti di controllo nell’affidamento delle opere, avrebbe compromesso la legalità imprenditoriale, favorendo l’apertura al massimo ribasso, la normalità dell’affidamento diretto senza bando di gara, la nocività dell’appalto integrato, e sottolineando come queste avrebbero favorito solamente imprese malavitose ed ampliato la platea del voto di scambio.

Si introduce anche la norma del subappalto senza limiti ostacolando in tal modo un corretto controllo lungo tutta la filiera delle imprese partecipanti ad un unico appalto.
Di rilievo è l’abrogazione del piano dei trasporti e della logistica, che rende le opere da realizzare in ambito di viabilità stradale, ferroviaria e marittima un elenco di cose da fare senza una visione complessiva di un piano industriale di sviluppo.
Pertanto, come UIL, insieme a CGIL e CISL, abbiamo chiesto di essere auditi dalle Commissioni parlamentari per esprimere le nostre criticità e preoccupazioni in merito, proponendo gli emendamenti più opportuni, prima dell’approvazione definitiva del testo.

Dipartimento Contrattazione Uil

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