Il congedo di maternità (e di paternità)

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16.10.2023

Il congedo di maternità obbligatorio è il periodo di astensione dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio e copre un arco di tempo pari a cinque mesi che posso essere così suddivisi:

  • due mesi precedenti la data presunta del parto e tre dopo,
  • oppure un mese precedente la data presunta del parto e quattro dopo,
  • infine, novità dal 2019, cinque mesi subito dopo il parto.

In caso di adozione il congedo può essere fruito nei cinque mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia o anche parzialmente, prima dell’ingresso in Italia del minore, per consentire alla madre la permanenza all’estero; tale indennità può essere fruita anche in modo frazionato.

Il congedo di maternità oltre ad essere un obbligo del datore di lavoro è anche un diritto indisponibile per la lavoratrice, ciò significa che in nessun caso l’astensione può essere oggetto di rinuncia, neppure a fronte di comprovata certificazione medica attestante le condizioni di buona salute della lavoratrice.

In caso di parto prematuro, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, anche se si superi il limite complessivo di cinque mesi. Si precisa che il superamento del limite si verifica in presenza di “casi patologici di parti fortemente prematuri”, in cui il bambino nasce più di due mesi prima dell’inizio del congedo obbligatorio.

Qualora il bambino nato prematuro abbia necessità di un periodo di ricovero ospedaliero anche lungo, la madre ha facoltà di riprendere il lavoro richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al lavoro, la fruizione del restante periodo del congedo di maternità post-parto o del periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di dimissioni del bambino.

Questa disposizione non riguarda solo il caso di parto prematuro con ricovero del neonato, come previsto dalla sentenza n. 116/2011 della Corte Costituzionale, ma anche altre ipotesi in cui si renda necessario il ricovero, indipendentemente da quando sia avvenuta la nascita (quindi anche se nei termini previsti). Si applica anche nei casi di adozione o affidamento quando il ricovero avvenga durante il congedo di maternità.

Come abbiamo accennato in precedenza, è prevista la flessibilità dell’astensione obbligatoria che consente alla lavoratrice di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto, allungando così a quattro mesi l’astensione dopo il parto, a condizione che il medico specialista del S.S.N. e il medico competente ai fini della prevenzione, ove questo sia previsto nell’azienda, attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

La legge di Bilancio 2019 ha riconosciuto alla lavoratrice la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, sempre che tale opzione non arrechi pregiudizio alla sua salute e a quella del nascituro. Tale facoltà è alternativa al normale congedo di maternità e consente di fruire del congedo obbligatorio di cinque mesi dopo l’evento parto, quando vi sia la prevista documentazione sanitaria.

Le lavoratrici hanno il diritto al congedo di maternità anche nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, come pure in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità.

Viene riconosciuta la facoltà della lavoratrice di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente (quando previsto nel luogo di lavoro) attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla sua salute.

In caso di parto plurimo il congedo di maternità non si raddoppia.

Anche il padre lavoratore dipendente può fruire del congedo di paternità (alternativo), per determinati periodi, quando la madre sia deceduta o affetta da grave infermità ovvero in caso di abbandono, o in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Inoltre, per il papà è previsto il congedo obbligatorio, alla luce di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105. Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita.

Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

Trattamento economico

Durante il periodo di congedo di maternità (compreso quello anticipato e/o prorogato) o di paternità, le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, assicurati all’Inps, hanno diritto in sostituzione della retribuzione ad un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione media giornaliera, percepita nel periodo di paga precedente al periodo di congedo, facendo salve le condizioni di miglior favore eventualmente previste per le singole categorie da norme integrative contrattuali.

Le indennità di maternità vengono corrisposte dai datori di lavoro privati per conto dell’Inps, tranne casi in cui sono pagate direttamente dall’Istituto (es. disoccupate, sospese, lavoratori domestici, lavoratori iscritti alla Gestione Separata, ecc.)

La domanda

La domanda va inoltrata all’INPS prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità. Prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità, la lavoratrice deve far pervenire all’Istituto il certificato medico di gravidanza, per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che provvederà all’invio telematico dello stesso. La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.

Per usufruire della flessibilità dell’astensione obbligatoria (1+4 o 0+5) è necessario che il medico specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato e, dove presente, il medico del lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

La lavoratrice con tale documentazione dovrà fare apposita richiesta all’INPS (se lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata o autonoma iscritta alla gestione autonoma INPS) o alla Cassa di previdenza e assistenza di appartenenza (se libera professionista) entro la fine del settimo mese.

Astensione anticipata

Qualora la lavoratrice in stato di gravidanza si trovi in una delle seguenti situazioni:

  • nel caso di gravi complicanze della gestazione;
  • quando è affetta da una malattia che la gestazione potrebbe rendere più grave;
  • quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute tali da pregiudicare la salute della donna e del bambino

ha diritto all’astensione dal lavoro prima del periodo stabilito precedente al parto.

La richiesta di astensione anticipata va rivolta all’Ispettorato del Lavoro, che in condizioni particolari e su segnalazione del datore di lavoro, ha anche la facoltà di posticipare il ritorno della madre al lavoro fino al 7° mese successivo al parto.

Per ulteriori informazioni, puoi rivolgerti alla sede più vicina del Patronato ITAL UIL o al nostro collega virtuale Uilli.

 

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