I requisiti per i diversi permessi di soggiorno
17.04.2023
I requisiti richiesti al cittadino straniero per soggiornare in Italia sono diversi a seconda del motivo del soggiorno. In generale, i cittadini stranieri devono dimostrare di avere un alloggio idoneo dove risiedere e i mezzi di sostentamento sufficienti al loro mantenimento e a quello dei propri familiari.
Permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato viene rilasciato a seguito della stipula presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione del contratto di soggiorno tra un datore di lavoro italiano o straniero e il lavoratore. Il contratto di soggiorno costituisce valido titolo per il rilascio del permesso di soggiorno se contiene la garanzia, da parte del datore di lavoro, di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge e l’impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro nel paese di origine.
La durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato varia a seconda della durata del contratto di lavoro: un anno se il contratto di lavoro è a tempo determinato; due anni se è a tempo indeterminato.
Per il rinnovo del permesso di soggiorno, oltre al passaporto e al codice fiscale del lavoratore, è richiesto il permesso di soggiorno in scadenza, l’eventuale variazione del rapporto di lavoro tramite Comunicazione Obbligatoria e la dichiarazione dei redditi o CUD o dichiarazione sostitutiva (bollettini INPS per i lavoratori domestici o dichiarazione sostituiva rilasciata dal datore di lavoro).
Permesso di soggiorno per motivi familiari
Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato al cittadino straniero che ha fatto ingresso in Italia per ricongiungimento familiare oppure al familiare straniero regolarmente soggiornante in Italia che sia in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino straniero regolarmente soggiornante (coesione familiare). Ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ed è rinnovabile con quest’ultimo.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente lo svolgimento di un’attività lavorativa, sia subordinata che autonoma, e per lo svolgimento dell’attività subordinata non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno.
Per il rinnovo del permesso di soggiorno, oltre al documento di identità, al codice fiscale e al permesso di soggiorno in scadenza, vengono richiesti il codice fiscale e il permesso di soggiorno in scadenza del familiare, la dichiarazione di presa in carico del familiare del richiedente e la dichiarazione dei redditi o CUD o ultime buste paga del familiare che prende in carico il richiedente.
Permesso di soggiorno per motivi di studio
Il permesso di soggiorno per motivi di studio viene rilasciato ai cittadini stranieri che intendono frequentare in Italia corsi universitari e post-universitari, corsi superiori di studio o di istruzione tecnico professionale, corsi di formazione professionale e tirocini professionali, corsi di studio presso istituti e scuole secondarie statali o paritarie.
Il permesso di soggiorno per studio ha la durata di un anno ed è rinnovabile per la durata legale del corso di studio.
Tale titolo di soggiorno autorizza lo svolgimento di un’attività lavorativa part-time per un massimo di 20 ore settimanali o un limite annuale di 1.040 ore; non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno.
Il permesso di soggiorno per studio può essere convertito in permesso per lavoro subordinato o autonomo all’interno delle quote nell’ambito del decreto di programmazione dei flussi di ingresso per lavoro.
Per il rilascio del permesso di soggiorno per studio, oltre al passaporto e al codice fiscale (se in possesso), viene richiesta la preiscrizione all’Anno Accademico o all’Istituto di Scuola superiore, la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, la disponibilità di un alloggio e la polizza assicurativa contro il rischio di malattie e infortuni. Per il rinnovo invece, oltre ai documenti di identità, al passaporto in scadenza, ai redditi, all’alloggio e alla polizza, viene richiesta l’iscrizione all’Anno Accademico o alla Scuola superiore e, nel caso di studenti universitari, la certificazione attestante il superamento degli esami.
I cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia da almeno cinque anni possono richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Oltre al requisito della residenza, i cittadini stranieri devono dimostrare di avere un alloggio idoneo e un reddito sufficiente al proprio mantenimento e a quello dei propri familiari. Inoltre, devono dimostrare di conoscere la lingua italiana.
Non possono richiedere il permesso di soggiorno UE i cittadini stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione professionale, protezione temporanea, asilo politico o status di rifugiato, o siano titolari di un permesso di soggiorno per incarico diplomatico o consolare o in qualità di dipendenti di rappresentanze consolari in Italia.
I titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo possono svolgere attività lavorativa sia subordinata che autonoma, e per lo svolgimento dell’attività subordinata non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno. Inoltre, possono usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all’accesso ai beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Il permesso di soggiorno UE lungo soggiornante è a tempo indeterminato; ciò non significa che tale titolo di soggiorno non possa essere revocato.
I familiari non comunitari di cittadini comunitari, che vogliono soggiornare in Italia per periodi superiori a tre mesi, devono richiedere la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione. Ha validità di cinque anni dalla data di rilascio e mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare per un periodo non superiore a sei mesi l’anno, oppure fino a dodici mesi per motivi rilevanti.
La validità della carta di soggiorno cessa nel momento in cui viene a mancare il vincolo familiare.
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