Cosa si intende per contratto di tutoraggio?

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05.06.2023

Contratto di tutoraggio o, per meglio dire, ‘Trasferimento generazionale delle competenze’: questa è una delle principali novità previste dal Disegno di Legge per la valorizzazione, promozione e tutela del Made in Italy, il cosiddetto DDL Made in Italy.

Ma cosa si intende per ‘Contratto di tutoraggio’? Secondo l’ultima bozza del DDL, i datori di lavoro privati potranno assumere un pensionato che faccia da tutor e aiuti a orientarsi nel mestiere un giovane neo assunto. Ci sono però delle condizioni:

  • L’azienda interessata deve avere minimo 15 dipendenti; 
  • il contratto del pensionato può avere una durata massima di 24 mesi per un massimo di 60 ore mensili;
  • il pensionato tutor non può essere in pensione da più di 2 anni;
  • il giovane da istruire deve avere meno di 30 anni (35 se neolaureato) e deve essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La remunerazione percepita dal pensionato per l’attività di tutoraggio non concorrerà alla formazione di reddito ai fini dell’Irpef (per ora sembra fino a un massimo di 15.000 euro) e non sarà inoltre assoggettata a contribuzione previdenziale. Il datore di lavoro sarà, inoltre, esonerato dal versamento dei contributi. 

C’è da evidenziare che nei confronti del pensionato tutor il contratto di tutoraggio non si configura come rapporto di lavoro dipendente e, per quanto riguarda il licenziamento, non segue la disciplina dell’Art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. 

Il contratto di tutoraggio sembra un nuovo modello di lavoro che può portare benefici per tutti: i giovani vengono assunti a tempo indeterminato e i pensionati si mantengono attivi e integrano la propria pensione (spesso troppo bassa). Un modello simile al ‘Servizio civile anziani attivi’ che la Uilp propone da tempo.

Contratto di tutoraggio: quali sono le criticità?

Bisogna però stare attenti a non commettere errori. Già in questa prima bozza, infatti, salta all’occhio qualche criticità. 

Perché questo modello è applicabile solo al privato? Estenderlo anche alle istituzioni pubbliche potrebbe essere una buona idea, ai giovani neo assunti nelle Pubbliche Amministrazioni non farebbe male una guida per orientarsi nell’intricato mondo della burocrazia. 

Perché solo chi è in pensione da meno di 2 anni può fare il tutor? Non sarebbe meglio utilizzare il criterio della competenza piuttosto che quello anagrafico? Si parla proprio di trasferimento generazionale delle competenze e le competenze non scadono con l’avanzare del tempo. 

Perché si fissa un tetto retributivo e uno temporale? Se il contratto di tutoraggio funziona e porta vantaggi all’azienda non può essere promulgato o maggiormente remunerato?

Questi e altri correttivi possono e devono essere fatti attraverso il confronto con le parti sociali. È necessario perché non si commettano errori e per fare veramente l’interesse di tutti, giovani e anziani.

Ufficio Comunicazione Uil Pensionati

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