Congedo per gli autonomi. Un passo in più verso pari diritti nella genitorialità
18.02.2023
Si estendono i diritti relativi alla genitorialità e, ancora una volta (capita spesso, quando si tratta di alzare l’asticella dei diritti), l’impulso per questo cambiamento arriva dall’Unione Europea.
Il decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, recepisce la Direttiva UE sul “Work-Life Balance” e contiene una serie di disposizioni incentrate sulla conciliazione tra vita privata e vita lavorativa, non solo per i genitori ma anche per i prestatori di assistenza, finalizzate anche a una più equa ripartizione dei carichi di cura tra uomini e donne.
Per combattere la discriminazione di genere, infatti, non dobbiamo solo far sì che più donne lavorino, con condizioni più eque, ma dobbiamo soprattutto agire perché più uomini condividano i compiti di cura: senza questo secondo cambiamento, non solo sarà sempre e comunque difficile migliorare l’occupazione femminile (a livello quantitativo e qualitativo), ma continueremo a far gravare sulle spalle delle donne un quantitativo di lavoro – tra lavoro retribuito e lavoro non retribuito – sproporzionatamente alto, che inevitabilmente rischia di schiacciarle.
Le modifiche più rilevanti apportate dal d.lgs. 105/2022 riguardano, in quest’ottica, proprio gli uomini. In primo luogo, viene introdotto stabilmente nella normativa italiana un congedo di paternità obbligatorio di dieci giorni per tutti i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori delle amministrazioni pubbliche. È un risultato importante, considerando che il congedo per i papà (di un solo giorno) compare per la prima volta in una legge italiana solo nel 2012 e, da allora, l’aumento dei giorni a disposizione era stato deciso di anno in anno, sempre con misure temporanee. Adesso, la misura è definitiva. La durata è ancora irrisoria, rispetto a quanto sarebbe necessario in un’ottica di pari responsabilità genitoriali, ma è comunque un primo passo significativo.
Inoltre, finalmente nasce un congedo parentale anche per i padri lavoratori autonomi. A loro, infatti, vengono riconosciuti tre mesi di congedo, da fruire entro l’anno di vita del bambino o della bambina o entro un anno dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento. L’indennità, corrisposta dall’INPS, è pari al 30 per cento della retribuzione convenzionale e la sua ricezione è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa. Un papà lavoratore autonomo può usufruire del congedo parentale anche durante il congedo della mamma (sia in caso di congedo di maternità sia in caso del proprio congedo parentale).
Parlando di congedi, infine, è utile ricordare anche un’altra novità introdotta dal d.lgs. 105/2022, questa volta riguardante le madri: è stata introdotta la possibilità, per le lavoratrici autonome, di fruire di un’indennità, in caso di gravidanza a rischio, nei periodi antecedenti i due mesi prima del parto. I due mesi prima del parto, infatti, possono essere già coperti con il congedo di maternità. Per la richiesta di questa indennità, la lavoratrice autonoma deve presentare all’INPS l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza. Durante questi periodi, non è necessaria la sospensione dell’attività lavorativa.
Dipartimento Pari Opportunità UIL
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