Congedo parentale

3' di lettura
Mi piace!
0%
Sono perplesso
0%
È triste
0%
Mi fa arrabbiare
0%
È fantastico!!!
0%

02.10.2023

Il congedo parentale è il diritto ad astenersi dal lavoro per la cura e l’assistenza dei propri figli/e fino al compimento del 12esimo anno di vita del bambino/a o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Alla coppia di genitori lavoratori dipendenti spettano, complessivamente, 10 mesi di congedo parentale continuativi o frazionati (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) sino al compimento del dodicesimo anno di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia).

I primi 9 mesi sono indennizzati al 30% della retribuzione e devono essere fruiti nel modo seguente: 3 mesi dalla madre; 3 mesi dal padre; 3 mesi di comune accordo tra i due genitori.

I periodi successivi ai 9 mesi, eventualmente richiesti dai genitori, sono indennizzati (sempre al 30%) solo se il richiedente risulta in possesso di un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione INPS (circa 1.370 euro al mese). In caso contrario, non saranno indennizzati.

Al genitore “solo” sono riconosciuti 11 mesi di congedo parentale, continuativi o frazionati, di cui 9 mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione.

La Legge di bilancio 2023 ha innalzato la soglia della misura dell’indennità per il congedo parentale dal 30 all’80 per cento della retribuzione, per un solo mese, fino al compimento dei sei anni di età del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore.

La norma non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale ma incrementa l’indennità che spettava, per uno solo dei tre mesi dovuti al lavoratore, dal 30 all’80 per cento della retribuzione, comprendendo tutte le modalità di fruizione del congedo parentale (intero, frazionato a mesi, giorni oppure modalità oraria).

L’agevolazione può essere fruita dai genitori lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2022.

Il mese indennizzato all’80 per cento, pertanto, è solo uno (per entrambi i genitori) e può essere fruito in modalità ripartita tra i genitori (anche negli stessi giorni) oppure da uno solo di essi.

Questa nuova disposizione riguarda esclusivamente i genitori lavoratori dipendenti (e non tutte le altre categorie di lavoratori autonomi e parasubordinati) e la condizione essenziale per poter fruire di questo aumento è aver terminato (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Sono, quindi, esclusi i genitori che hanno terminato il congedo di maternità o paternità (obbligatorio o alternativo alla madre) al 31 dicembre 2022.

Per inviare la domanda di congedo parentale, contattaci! Trova la sede ITAL >>>

 

Articoli Correlati