Assegno unico e reddito di cittadinanza

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04.05.2022

A pochi mesi dall’avvio dei pagamenti dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (operativo dal primo marzo 2022), ci sono ancora dubbi e perplessità sulle modalità di erogazione per i percettori del Reddito di cittadinanza.

L’assegno unico, ricordiamo, è un beneficio economico corrisposto alle famiglie ogni mese, in base all’ISEE e alla composizione del nucleo familiare (numero di figli , età dei minori ecc).

COMPATIBILITA’ ASSEGNO UNICO E REDDITO DI CITTADINANZA

Sin dall’annuncio della misura, ben prima dell’apertura delle domande, si è posta la questione della compatibilità tra questo strumento di sostegno al reddito e il reddito di cittadinanza.

L’assegno è pienamente compatibile con l’istituto del Reddito di cittadinanza. Tuttavia, i figli dei nuclei percettori del reddito di cittadinanza sono svantaggiati.

I due benefici dovrebbero sommarsi, in quanto, il RDC al momento non assicura la piena sussistenza per le famiglie con minori mentre l’Assegno Universale, riconosce il valore di un figlio e lo sostiene e accompagna durante tutto il suo percorso di crescita e sviluppo, fino alla autonomia. Bisogna assicurare la compatibilità e la cumulabilità con il Reddito di Cittadinanza, non con una sottrazione algebrica così come previsto ma in modo virtuoso.

COME FUNZIONA PER I PERCETTORI DI RDC?

I percettori del RDC non sono tenuti a presentare domanda poiché ricevono già d’ufficio la corresponsione dell’Assegno unico universale.

Pertanto, l’Inps corrisponde una quota aggiuntiva relativa all’assegno unico insieme al reddito di cittadinanza.

L’importo è calcolato sottraendo dal totale dell’assegno unico e universale spettante sulla base delle tabelle definite dall’INPS, “la quota di RdC relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza.”

In alcuni casi, però – come da ultima circolare a riguardo (53/2022) – sarà necessario comunicare all’Inps, tramite il modulo “Rdc-Com/AU” alcune informazioni sul nucleo familiare percettore di Rdc che non sono già in possesso dell’Istituto.

Nella circolare sono specificati tutti i casi che richiedono una comunicazione integrativa:

  • Figlio maggiorenne a carico non disabile (fino al 21° anno di età). L’assegno unico spetta se si frequentano gli studi, se impegnati in tirocini o corsi di formazione professionale, se disoccupati purchè iscritti a un centro per l’impiego, se impegnati nel servizio civile.
  • Genitori separati, divorziati o genitori naturali non conviventi.
  • Figli minorenni non valorizzati correttamente nella DSU.
  • Presenza nel nucleo familiare di madre di età inferiore a 21 anni non valorizzata nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc in qualità di dichiarante o coniuge del dichiarante;
  • affidamento di uno o più figli minori presenti nel nucleo con dichiarante diverso dal genitore (ad esempio, nonno, zio, fratello, ecc.).

Per maggiori informazioni, la circolare dell’Inps è disponibile on line.

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