Amianto: senza un quadro normativo uniforme, c’è rischio di creare ulteriori disparità territoriali
17.02.2026
Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo 213 del 31 dicembre 2025, l’Italia ha recepito ufficialmente la Direttiva europea 2023/2668 sull’amianto e ha introdotto un aggiornamento normativo atteso da anni. Il provvedimento segna un avanzamento sul piano della prevenzione: abbassa il limite di esposizione a 0,01 fibre per centimetro cubo, rafforza le verifiche nei cantieri, introduce la tracciabilità digitale, amplia la sorveglianza sanitaria e rafforza gli obblighi di formazione dei lavoratori e delle lavoratrici che operano in attività con il rischio di esposizione all’amianto, introducendo contenuti più dettagliati e adattati alle mansioni specifiche.
Si tratta di un quadro che allinea il Paese agli standard europei e che risponde a richieste storiche del mondo del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza.
Come UIL riconosciamo il valore normativo del decreto, ma denunciamo anche il rischio che questa riforma rimanga incompleta se non accompagnata da investimenti adeguati, controlli efficaci e una governance capace di garantire uniformità e reale applicazione delle misure.
La realtà, infatti, continua a essere drammatica. A più di trent’anni dal bando del 1992, l’amianto continua a colpire e a uccidere. Nel 2024 sono stati registrati 1.106 casi di malattie asbesto-correlate tra i lavoratori, con 400 decessi: numeri che descrivono e testimoniano come il ritardo nelle bonifiche, la frammentazione normativa e la debolezza dei controlli abbiano lasciato aperta una ferita che non può più essere ignorata. Questi dati dimostrano quanto la mancata definizione di una strategia nazionale organica abbia inciso sulla capacità del Paese di prevenire il rischio e proteggere i lavoratori e le lavoratrici.
Il decreto interviene in modo sistematico su numerosi articoli del D.lgs. 81/2008, introducendo innovazioni rilevanti che rafforzano il quadro di prevenzione: elenco ufficiale delle neoplasie da amianto; tutele più estese; obbligo di individuare la presenza di amianto prima di avviare qualunque intervento edilizio; valutazione del rischio più stringente; introduzione del nuovo valore limite di esposizione a 0,01 fibre/cm³, con obbligo di sospensione lavori se superato; la formazione diventa più pratica, con moduli aggiuntivi per rimozione e demolizione; la sorveglianza sanitaria viene ampliata. Per un maggior approfondimento si consiglia una lettura del Decreto legislativo 213 del 31 dicembre 2025.
Se da un lato il decreto rafforza gli obblighi a carico delle imprese — dalla precisione delle misurazioni all’uso di dispositivi di protezione ad alto fattore filtrante, dalle notifiche obbligatorie agli organi di vigilanza fino alla formazione specialistica e ai registri sanitari digitali — dall’altro evidenziamo come tali adempimenti rischino di trasformarsi in un peso sproporzionato soprattutto per piccole e microimprese, rendendo difficile l’attuazione effettiva delle misure di protezione per i lavoratori e le lavoratrici che operano in queste aziende.
Senza linee guida operative, senza sostegni economici e senza infrastrutture digitali adeguate, l’effetto potrebbe essere quello di aggiungere complessità burocratiche a un sistema già fragile, invece di garantire maggiore sicurezza. Ribadiamo che non può esserci prevenzione reale se alla rigidità degli obblighi non corrispondono strumenti concreti che consentano alle aziende di adeguarsi e allo Stato di verificare puntualmente il rispetto delle norme.
Proprio la mancanza di strumenti immediatamente applicabili rappresenta una delle criticità più evidenti del provvedimento. Da tempo chiediamo la definizione di linee guida nazionali sulla valutazione del rischio, sui criteri di scelta dei respiratori, sulle procedure di decontaminazione, sulle tecniche di campionamento e sui protocolli da seguire quando i limiti vengono superati. Senza un quadro uniforme, il rischio è quello di creare ulteriori disparità territoriali e interpretazioni difformi.
A rendere ancora più fragile il sistema è la debolezza strutturale della capacità ispettiva del Paese. Denunciamo da anni la carenza di ispettori, laboratori accreditati e tecnici specializzati, elementi indispensabili per dare concretezza ai nuovi obblighi previsti dal decreto. Senza un incremento significativo dell’organico e delle risorse, il rischio è che la riforma rimanga un progresso solo formale, privo di quella vigilanza rigorosa che rappresenta il presupposto essenziale di ogni politica efficace in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Riteniamo necessario rimettere al centro del sistema di prevenzione i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, troppo spesso marginalizzati nei processi decisionali aziendali. Gli RLS e RLST debbano avere pieno accesso alle informazioni, essere coinvolti nelle verifiche e partecipare alla definizione delle misure preventive.
L’amianto è una sostanza cancerogena senza soglia: non ammette superficialità, compromessi o zone grigie. Per questo, come UIL, affermiamo che la sicurezza non può essere affidata esclusivamente alle norme. Deve poggiare su un impegno collettivo fondato su prevenzione, misurazione, informazione e formazione. Il nuovo decreto rappresenta un passaggio importante, sicuramente il provvedimento di maggiore rilevanza degli ultimi anni in materia di tutela contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto, ma sarà la capacità del Paese di investire in controlli, formazione e governance a determinarne l’efficacia reale. Senza queste condizioni, il nuovo decreto-legge rischia di trasformarsi nell’ennesima occasione mancata.
Ufficio Salute e sicurezza
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